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| Art. 1 Costituzione e norme fondamentali E' costituita l'associazione denominata Associazione di Economisti Ambientali d'Impresa. L'Associazione ha sede in Napoli alla via Ponte di Tappia 47 e potrà altresì istituire delegazioni e succursali sull'intero territorio nazionale. 1 - L'attività dell'associazione è regolata dal presente statuto e dalle norme di Legge in materia. 2 - L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. Tutti i proventi sono destinati all'attività associativa. In caso di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio verrà devoluto ad altra associazione similare o, in mancanza, allo Stato con specifica destinazione. 3 - La durata dell'associazione è illimitata. 4 - L'anno di attività e di rendiconto dell'associazione ha inizio il primo gennaio di ogni anno. 5 - Norme particolari inerenti la convocazione ed il funzionamento degli organi dell'associazione e tutti gli aspetti dell'attività associativa, non espressamente disciplinati dallo Statuto, saranno oggetto delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione e prontamente comunicate agli Associati. Art. 2 Scopi 1 - L'Associazione si prefigge lo scopo: a) di promuovere la cultura d'impresa attraverso un corretto approccio di gestione ambientale, cioè di sviluppo economico delle aziende compatibile con l'ambiente e con l'utilizzo delle risorse naturali indirizzando le imprese verso l'adozione di un corretto sistema di ecogestione audit per ogni sito produttivo, al fine di garantire una efficiente gestione della variabile ambientale collegata al ciclo produttivo, alle materie prime impiegate nei rifiuti prodotti, alle emissioni atmosferiche acustiche ed idriche ed ai consumi energetici. Le azioni dirette a migliorare la qualità ambientale del prodotto o del servizio comportano il riconoscimento della tutela ambientale come variabile fondamentale per la competizione di mercato, soprattutto sul piano internazionale e per lo sviluppo e la sopravvivenza dell'impresa stessa; L'impresa viene intesa nel senso più ampio del termine come qualsiasi organizzazione di risorse umane, ambientali ed economiche. b) di favorire lo scambio di informazioni, l'aggiornamento culturale e la divulgazione scientifica nell'ambito nazionale ed internazionale; c) di promuovere e predisporre progetti di ricerca; d) di svolgere le azioni di audit e verifica ambientale; e) di promuovere manifestazioni, convegni, conferenze, dibattiti, incontri e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi; f) di promuovere, curare (in forma diretta e/o indiretta) la redazione e l'edizione di libri e testi nonché di pubblicazioni periodiche, notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie in materia ambientale; g) di predisporre centri di documentazione a servizio degli Associati e della collettività, nonché la formazione di un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studi e ricerca; h) di istituire e gestire corsi di studio a tutti i livelli scolastici, organizzando servizi per università e scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici, seminari per docenti, professionisti, studenti e lavoratori; i) di svolgere corsi di formazione ed aggiornamento professionale; j) di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, e di fornire servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali; k) di promuovere l'eguaglianza sostanziale e le pari opportunità. Per il raggiungimento di dette finalità L'Associa-zione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale, o internazionale, collaborare e stipulare accordi di partenariato con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti. L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali e territoriali (comune, provincia o regione), nonché da enti nazionali ed internazionali, offrendo la propria assistenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività istituzionale. Art. 3 Patrimonio 1 - Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative annuali, da eventuali donazioni, lasciti testamentari o contributi di Enti statali e/o privati sia nazionali che internazionali sempre che l'accettazione di questi proventi non contrasti con gli scopi dell'associazione ne sia di ostacolo all'indipendenza od all'autonomia con cui è gestita. 2 - L'importo delle quote, relative all'anno solare, sarà stabilito dal Consiglio Direttivo. Art. 4 Divieto di distribuzione degli utili E' fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da legge. Art. 5 Associati Gli Associati, il cui numero è illimitato, devono essere professionisti della gestione, organizzazione e rilevazione dei fenomeni aziendali latu sensu, che abbiano però interesse specifico alle problematiche dell'ambiente e allo sviluppo economico ecocompatibile. Gli associati sono distinti in tre categorie: 1 - Associati Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; 2 - Associati Benemeriti: quelli che si sono distinti per la loro personalità e per le attività svolte in campo ambientale; 3 - Associati. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, nel pieno rispetto delle norme di cui all'art.3 comma 186 e seguenti della L. 23/12/96 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni. La quota o contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti di elettorato attivo e passivo. Tutti gli associati hanno, ad ogni modo, diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Art. 6 Requisiti morali di ammissione e di permanenza L'ammissione all'Associazione, in qualsiasi categoria, è subordinata all'avere sempre tenuto, sia nella propria vita privata che pubblica e professionale, condotta specchiata e decorosa nel rispetto dell'etica e in particolare dell' etica ambientale. Art. 7 Requisiti professionali degli Associati Sono requisiti professionali per essere ammesso, a richiesta dell'interessato, l'esperienza maturata nella campo economico ambientale d'impresa. Art. 8 Doveri degli Associati 1 - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. 2 - Tutti gli Associati sono tenuti a comportarsi nello svolgimento della loro vita professionale con la massima perizia, correttezza ed onestà, ad osservare scrupolosamente tutti i dettami della più ortodossa deontologia professionale ed a tenere, sia nella vita privata che professionale, condotta corretta ed irreprensibile. 3 - Sono doveri particolari degli associati il vigilare con la massima severità affinché non venga ammesso all'Associazione alcuno che non sia provvisto delle necessarie caratteristiche morali e professionali, attivandosi nelle opportune sedi previste dallo Statuto. E' compito altresì degli Associati vigilare sul comportamento e sulla professionalità dei colleghi anche dopo la loro iscrizione all'Associazione, affinché non permanga in essa alcuna persona indegna di farne parte per motivi etici o professionali. 4 - E' dovere di tutti gli Associati a) Versare periodicamente nelle casse dell'Associazione la quota di iscrizione relativa ad ogni anno di esercizio, nell'importo determinato dal Consiglio Direttivo entro il mese di gennaio di ogni anno; b) Partecipare con assiduità all'attività associativa. Art. 9 Perdita della qualifica di Associato La qualifica di Associato può venire meno per i seguenti motivi: a) Per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno; b) Per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; c) - Per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procedere entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista degli Associati; d) Per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno; e) Per morte. Art.10 Elenco degli organi Organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) la Giunta di Garanzia; e) i Revisori dei Conti; f) il Comitato Scientifico Culturale. Art.11 L'Assemblea 1 - L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati. 2 - L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 6 mesi per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per presentare il preventivo dell'anno in corso. 3 - L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del Consiglio Direttivo; b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo degli associati. 4 - Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante invito per lettera indirizzato agli Associati a cura della Presidenza; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma o a mezzo fax. 5 - L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita quale che sia il numero degli Associati intervenuti. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 degli Associati; in seconda convocazione essa è regolarmente costituita quale che sia il numero degli Associati partecipanti. 6 - E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.7 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dellAs-sociazione o, in caso di una sua assenza, dal Pre-sidente del Comitato di Garanzia ed in assenza anche di questi da persona designata dall'Assemblea. 8 - I verbali delle riunioni dell'Assemblea verranno trascritti in apposito libro dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario. 9 - L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. 10 - Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. 11 - All'assemblea spettano i seguenti compiti: - In sede ordinaria a) discutere e deliberare sui rendiconti consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri della Giunta di Garanzia e i Revisori dei Conti; c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti; d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza; e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dalla giunta di Garanzia ed in particolare sul regolamento interno; - In sede straordinaria f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione; g) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; h) deliberare sul cambio di sede dellAssiciazione; i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta di Garanzia. Art.12 Il Consiglio Direttivo 1 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri cinque membri (d'ora in poi definiti "Consiglieri") scelti tra gli Associati, nominati per un triennio dall'Assemblea. I Consiglieri sono immediatamente rieleggibili. 2 - Il Consiglio Direttivo cura la gestione corrente dell'Associazione, delibera su quanto di sua competenza per Statuto o per regolamento, su quanto ad esso delegato dall'Assemblea, sulle proposte di rendiconto preventivo e consuntivo e sul programma di attività da proporre all'assemblea, nonché su quant'altro non espressamente attribuito ad altro organo dell'Associazione. 3 - Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice Presidente che sostituisca il Presidente, qualora questi risulti dimissionario o impossibilitato a svolgere i suoi compiti. 4 - Su tutte le materie di sua competenza il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà dei suoi componenti. In caso di parità di voti è conteggiato due volte il voto del Presidente. 5 - La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente con comunicazione scritta, da inviare, anche a mezzo fax, ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data di riunione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. 6 - Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta scritta, contenente gli argomenti che si intendono porre all'ordine del giorno, di due Consiglieri o della Giunta di Garanzia. In tali ultimi casi la data di riunione deve avvenire nei trenta giorni successivi alla data di ricezione della richiesta. 7 - Nel caso un consigliere venga a mancare, per dimissioni o morte, il Consiglio direttivo ha facoltà di cooptare nel proprio seno un Associato il quale resterà in carica per la residua durata degli altri Consiglieri. Il potere di cooptazione deve essere esercitato nel termine di un mese dal giorno in cui si è verificato l'evento che ha determinato la mancanza del precedente Consigliere; nel frattempo il Consiglio Direttivo può validamente procedere a sedute e deliberare. 8 - Il Consiglio Direttivo, per tutto il tempo in cui rimangono in carica i suoi Consiglieri, può cooptare non più di tre Associati. 9 - Nel caso il numero di sei Consiglieri venga a mancare, il Presidente dichiarerà sciolto il Consiglio Direttivo e convocherà nel tempo più breve possibile l'Assemblea allo scopo di procedere alla nomina di sei nuovi Consiglieri. 10 - Sono prorogati poteri del Consiglio Direttivo inerenti l'ordinaria amministrazione nell'eventuale periodo intercorrente fra la data di decadenza della carica dei Consiglieri e la data dell'Assemblea competente a deliberare la nomina di sei nuovi Consiglieri. 11 - Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario che dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio. 12 - I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna rimunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Art.13 Il Presidente 1 - Il Presidente è nominato con deliberazione del Consiglio Direttivo, dura in carica per un massimo di due mandati consecutivi ed è immediatamente rieleggibile. 2 - Il Presidente rappresenta in ogni sede L'Asso-ciazione ed adempie agli altri doveri a lui affidati dallo Statuto. 3 - Il Presidente da esecuzione alle deliberazioni assunte dai competenti organi dell'Associazione 4 - In caso di inerzia del Presidente nell'adempimento dei suoi doveri o di sua sottoposizione ad un provvedimento disciplinare o cautelare, è facoltà del Consiglio procedere alla sua revoca, nominando contestualmente il nuovo Presidente. Art.14 La Giunta di Garanzia 1 - L'Associazione potrà istituire la Giunta di Garanzia solo quando si sarà raggiunto un minimo di duecento associati. 2 - La Giunta di Garanzia presiede, sovraintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto. 3 - La Giunta di Garanzia può sottoporre all'assemblea proposte per il migliore andamento della gestione. 4 - I membri della Giunta non riceveranno alcuna rimunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. 5 - I membri della Giunta di Garanzia potranno variare da tre a sette e sono nominati dall'Assem-blea Ordinaria. 6 - Durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un massimo di due mandati consecutivi. 7 - In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri della Giunta, ma nel totale inferiore alla metà dei suoi componenti, la Giunta potrà nominare per cooptazione, ed applicazione del presente atto dovrà essere deferita ad un Collegio Arbitrale al cui lodo insindacabile le parti dichiarano, ora per allora, per se e per i propri aventi causa, di rimettersi inappellabilmente. Tale collegio sarà composto da tre membri di cui due nominati dalle parti ed il terzo con funzione di Presidente, dai due precedenti o, in difetto d'accordo, dal Presidente della Camera Arbitrale di Napoli sempre tra gli Associati, i membri mancanti fino alla prima Assemblea convocata per qualsiasi motivo. 8 - La Giunta di Garanzia nomina nel suo seno il proprio Presidente il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari. 9 - La Giunta di Garanzia si riunisce ogni qualvolta il Presidente la convoca e comunque non meno di una volta al trimestre oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri. 10 - La Giunta di Garanzia deve essere formalmente invitata a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive. Art.15 I Revisori dei Conti 1 - Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. 2 - Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai rendiconti consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. 3 - I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assem-blea in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi possono essere rieletti per un massimo di due mandati consecutivi e potranno essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. 4 - Sono prorogati tutti i poteri dei componenti il Collegio nel periodo intercorrente fra la data della loro decadenza dalla carica e la data dell'Assem-blea competente a deliberare la nomina dei nuovi componenti. 5 - E' dovere del Presidente convocare la prima riunione del Collegio dei Revisori dei Conti, immediatamente successiva all'assemblea che ha nominato i nuovi componenti, entro il termine di un mese dalla nomina stessa. Art.16 Comitato Scientifico Culturale Il Comitato Scientifico Culturale ha la funzione di proporre attività direttamente ed indirettamente attinenti alle finalità istituzionali e riconducibili espressamente all'art. 2 del presente statuto. Il Comitato è composto da un minimo di tre membri, scelti tra gli associati e nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Essi durano in carica un triennio e scelgono al loro interno un responsabile. Al Comitato è demandata la direzione scientifica delle attività dell'Associazione. Art.17 Clausola arbitrale Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione Art.18 Norme finali e generali 1 - In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23/12/96 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 2 - Particolari norme di funzionamento o di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e della Giunta di Garanzia e approvarsi dall'Assemblea degli Associati. 3 - Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. |
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